Riduzioni Tariffarie

In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.

Art. 14 RIDUZIONI DELLA TASSA

La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate: 

  • riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione di dichiarazione di atto notorio;
  • situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;
  •  abitazioni con unico occupante – come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
  •  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30% – dietro presentazione di documentazione comprovante i consumi di acqua, luce e gas in differenti periodi dell’anno – (es. febbraio/marzo – agosto/settembre);
  • locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 30%;
  • Zone non servite: per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:
    • 10% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è compresa tra i 100 e 200 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile);
    • 20% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 200 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile);
  • Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta;
  • Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, è esente dall’applicazione del presente tributo la Scuola dell’Infanzia paritaria e convenzionata “Paolo Sonaglia” sita sul territorio di San Paolo Solbrito. Tale esenzione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa;

Art.15 – RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO

  • Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa.
  • Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero” si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
  • Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero di materia” si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
  • Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all’allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
  • La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell’utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).
  • La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell’anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all’agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
    • copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
    • copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
    • copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
    • copia MUD.
  • La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
  • Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, sono tenute a presentare apposita documentazione a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
  • Le utenze non domestiche di cui al precedente punto sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
  • Le utenze non domestiche di cui al comma 8, devono presentare la dichiarazione, in conformità alle indicazioni di cui all’articolo 20, per comunicare che intendono avvalersi del mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, previa presentazione di ulteriore dichiarazione per la richiesta di ritornare ad avvalersi del servizio pubblico.

Art. 16 – RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO

  • Ai sensi dell’art. 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell’art. 37,  della  legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell’ambito delle attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella seguente misura: 
    • 10% alle utenze domestiche; 
    • 10% alle imprese agricole e florovivaistiche; 
  • La riduzione compete esclusivamente su istanza, da parte del contribuente, corredata da documentazione comprovante l’acquisto dell’apposito contenitore e/o sopralluogo da parte degli addetti del Comune. Il Comune effettuerà controlli a campione tra i contribuenti.  
  • Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq. 40. 
  • La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all’abitazione o facente parte dell’azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all’interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L’utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la “diligenza del buon padre di famiglia”, al fine di evitare l’innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati. 
  • La riduzione decorre dall’anno successivo a quello della richiesta e decade automaticamente alla data in cui verranno meno le condizioni. 

Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti